Art. 8
Verifica e raccolta obbligatoria
In vigore dal 19 dic 2008
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, come specificati nell’allegato III.
Storico versioni
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