Art. 7

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

In vigore dal 19 dic 2008
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione 1.   Le SV adempiono agli obblighi di segnalazione cui sono soggetti in conformità dei requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione definiti nell’allegato III. 2.   Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, in conformità delle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità concettuale e dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e revisione definiti nell’allegato III.
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Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/24) — Testo vigente | Portale Normativo