Art. 3
Elenco delle SV a fini statistici
In vigore dal 19 dic 2008
Elenco delle SV a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo della BCE redige e aggiorna, a fini statistici, un elenco delle SV che costituiscono gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Le SV forniscono alle BCN i dati che le BCN richiedono secondo le modalità stabilite dall’indirizzo BCE/2008/31 del 19 dicembre 2008 che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie e delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (4). Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e gli aggiornamenti dello stesso disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, Internet, oppure, su richiesta degli operatori segnalanti, in forma cartacea.
2. La SV informa la BCN competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività indipendentemente dal fatto se essa si attenda di essere soggetta a regolari obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.
3. Se la versione elettronica disponibile più recente dell’elenco di cui al paragrafo 1 non è corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni agli operatori che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione purché l’obbligo previsto nel paragrafo 2 sia stato rispettato e il soggetto abbia fatto affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:24:oj#art-3