Art. 2
Operatori segnalanti
In vigore dal 19 dic 2008
Operatori segnalanti
1. Le SV residenti nel territorio di uno Stato membro partecipante rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi fissati dall’, paragrafo 2.
2. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione escluse le SV che ne sono state pienamente esentate ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), costituiscono gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione. Gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti nell’, fatte salve le deroghe previste all’. Rientrano altresì tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, le SV che sono soggette alla segnalazione dei propri bilanci annuali ai sensi dell’, paragrafo 3, o che sono soggette ad obblighi di segnalazione ad hoc ai sensi dell’, paragrafo 5.
3. Se una SV non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i suoi legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formalizzata le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile sono responsabili per le azioni delle SV, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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