Art. 7
Forum necessitatis
In vigore dal 18 dic 2008
Forum necessitatis
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli , in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.
La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:4(1):oj#art-7