Art. 8

Limitazione dell’azione

In vigore dal 18 dic 2008
Limitazione dell’azione 1.   Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro in conformità dell’; b) qualora il creditore si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro di cui all’; c) qualora l’autorità competente dello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o d) qualora la decisione emessa nello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l’azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:4(1):oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo