Art. 5
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
In vigore dal 18 dic 2008
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto
Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza.
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