Art. 9
Adizione dell’autorità giurisdizionale
In vigore dal 18 dic 2008
Adizione dell’autorità giurisdizionale
Ai fini del presente capo, un’autorità giurisdizionale è considerata adita:
a)
alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o,
b)
qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.
Storico versioni
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