Art. 11

Verifica della ricevibilità

In vigore dal 18 dic 2008
Verifica della ricevibilità 1.   Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso. 2.   In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applica l’ del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro ad un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento. 3.   Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’ della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.
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Verifica della ricevibilità (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/4) — Testo vigente | Portale Normativo