Art. 6
Competenza sussidiaria
In vigore dal 18 dic 2008
Competenza sussidiaria
Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:4(1):oj#art-6