Art. 3

Attuazione

In vigore dal 16 dic 2008
Attuazione 1.   L'assistenza e la cooperazione comunitarie sono attuate tramite una serie di decisioni volte a finanziare le misure di sostegno di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, che vengono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. La Commissione presenta e adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, un piano globale per l'utilizzo di tale strumento finanziario, compreso un elenco dei paesi destinatari di cui all', paragrafo 4, garantendo un corretto equilibrio tra i soggetti ammissibili di cui all', paragrafo 2. Il comitato di cui all', paragrafo 1, esprime un parere riguardo a tale piano globale entro il 1o maggio 2009. 2.   Tenendo conto delle condizioni specifiche dei singoli paesi, possono essere attuate le seguenti misure di sostegno: a) misure volte ad agevolare l'accesso ai fattori di produzione e ai servizi agricoli, compresi i fertilizzanti e le sementi, con particolare attenzione per gli strumenti locali e la loro disponibilità; b) misure di sicurezza finalizzate a mantenere o migliorare la capacità produttiva agricola e a soddisfare il fabbisogno alimentare di base delle popolazioni più vulnerabili, compresi i bambini; c) altre misure su scala ridotta volte ad aumentare la produzione in base alle esigenze del paese: microcrediti, investimenti, attrezzature, infrastrutture e impianti di stoccaggio; nonché formazione professionale e sostegno a categorie professionali nel settore agricolo. 3.   L'attuazione di tali misure di sostegno è conforme alla dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005 («Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti») e al programma d'azione adottato dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi ad Accra il 4 settembre 2008 («Agenda di azione di Accra»). Essa è incentrata sulle aziende agricole di piccole e medie dimensioni a conduzione familiare e impegnate nella produzione alimentare, specialmente quelle gestite da donne, nonché sulle popolazioni povere più colpite dalla crisi alimentare, evitando qualsiasi tipo di distorsione dei mercati e della produzione a livello locale; i fattori di produzione e i servizi agricoli sono acquistati nella misura del possibile a livello locale. 4.   Le misure di sostegno amministrativo conformi agli obiettivi del presente regolamento possono essere finanziate fino al 2 % dell'importo indicato all'.
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