Art. 2

Obiettivi e principi

In vigore dal 16 dic 2008
Obiettivi e principi 1.   Gli obiettivi principali dell'assistenza e della cooperazione a norma del presente regolamento sono: a) favorire una reazione positiva da parte del settore agricolo dei paesi e delle regioni destinatari; b) promuovere interventi diretti e tempestivi per attenuare gli effetti negativi della volatilità dei prezzi alimentari sulle popolazioni locali in linea con gli obiettivi globali di sicurezza alimentare, comprese le norme ONU in materia di esigenze nutrizionali; c) rafforzare le capacità produttive e la governance del settore agricolo ai fini di una maggiore sostenibilità degli interventi. 2.   Viene adottata un'impostazione differenziata in funzione dei contesti di sviluppo e dell'impatto della volatilità dei prezzi alimentari, onde fornire ai paesi o alle regioni destinatari e alle loro popolazioni un sostegno mirato, specifico e adeguato, basato sulle loro esigenze, strategie, priorità e capacità di risposta. 3.   Le misure promosse nell'ambito del presente regolamento sono coordinate con le misure promosse nell'ambito di altri strumenti, incluso il regolamento (CE) n. 1257/96, il regolamento (CE) n. 1905/2006 e il regolamento (CE) n. 1717/2006, nonché l'accordo di partenariato ACP-CE (10), in modo da garantire la continuità della cooperazione, specie per quanto riguarda la transizione dall'emergenza alla risposta a medio e lungo termine. 4.   La Commissione garantisce che le misure adottate a norma del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese o i paesi ammissibili in questione.
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