Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 16 dic 2008
Oggetto e campo di applicazione 1.   La Comunità finanzia misure a sostegno di una risposta rapida e diretta alla volatilità dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo principalmente nell'arco di tempo che intercorre fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione allo sviluppo a lungo termine. 2.   Beneficiano delle misure di cui al paragrafo 1 i paesi in via di sviluppo, secondo la definizione del comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS), e le loro popolazioni, in conformità alle disposizioni seguenti. Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Esse finanziano iniziative a sostegno della finalità e degli obiettivi del presente regolamento. 3.   Ogniqualvolta possibile i programmi di azione attuati da soggetti ammissibili ai finanziamenti ai sensi dell', paragrafo 1 sono elaborati in consultazione con le organizzazioni della società civile, che partecipano all'attuazione dei progetti finanziati mediante tale strumento finanziario. 4.   Per accrescere l'utilità e l'impatto del presente regolamento le risorse sono concentrate su un elenco ristretto di paesi destinatari ad alta priorità, individuati in base ai criteri specificati nell'allegato, ed in coordinamento con altri donatori e altri partner per lo sviluppo mediante una valutazione pertinente del fabbisogno fornita da organizzazioni internazionali e specializzate come quelle del sistema ONU in consultazione con i paesi partner. 5.   Per garantire la coerenza e l'efficacia dell'assistenza comunitaria, quando il programma da attuare è di natura regionale o transfrontaliera può essere deciso, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, di farne beneficiare anche le popolazioni di altri paesi in via di sviluppo non appartenenti alla regione interessata. 6.   Ove sia necessario un sostegno per misure attuate da organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, tali organizzazioni sono selezionate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e in base al loro valore aggiunto, ai loro vantaggi comparativi, nonché in funzione della loro capacità di attuare programmi in modo rapido e efficace in risposta alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo destinatari in relazione agli obiettivi del presente regolamento.
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