Art. 4
Ammissibilità
In vigore dal 16 dic 2008
Ammissibilità
1. I soggetti ammissibili ai finanziamenti sono, nella misura in cui i loro programmi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento:
a)
i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;
b)
gli enti decentralizzati dei paesi partner quali comuni, province, dipartimenti e regioni;
c)
gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
d)
le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e regionali e le banche di sviluppo;
e)
le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell'esecuzione delle misure di sostegno di cui all', paragrafo 4;
f)
le agenzie dell'Unione europea;
g)
i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, conformemente alla normativa in materia di accesso agli aiuti esterni della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1905/2006, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:
i)
enti pubblici o parastatali, autorità e consorzi locali o relative associazioni rappresentative;
ii)
società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
iii)
istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
iv)
attori non statali che operano in modo indipendente e affidabile;
v)
persone fisiche.
2. È stabilito un corretto equilibrio nell'assegnazione delle risorse tra gli organismi di cui al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo e altri soggetti ammissibili.
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