Art. 5
Tipi di finanziamenti
In vigore dal 16 dic 2008
Tipi di finanziamenti
Il finanziamento comunitario può configurarsi sotto forma di:
a)
progetti e programmi;
b)
sostegni finanziari, specialmente sostegni finanziari settoriali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità e efficacia nella gestione della spesa pubblica e le condizioni per i sostegni finanziari previste dallo strumento finanziario geografico pertinente siano soddisfatte;
c)
contributi a organizzazioni internazionali o regionali e fondi internazionali gestiti da tali organizzazioni;
d)
contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;
e)
cofinanziamento con soggetti ammissibili per il finanziamento come definito dall';
f)
fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti (BEI) o di altri intermediari finanziari, in base a programmi della Commissione, finalizzati alla concessione di prestiti (segnatamente di sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre acquisizioni partecipative minoritarie e temporanee di capitale sociale, nonché contributi a fondi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1905/2006, nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità è limitato all'ammontare di tali fondi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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