Art. 4

Elenco comunitario degli enzimi alimentari

In vigore dal 16 dic 2008
Elenco comunitario degli enzimi alimentari Soltanto gli enzimi alimentari inclusi nell'elenco comunitario possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti, conformemente alle specifiche e alle condizioni d'impiego di cui all', paragrafo 2.
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Elenco comunitario degli enzimi alimentari (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/1332) — Testo vigente | Portale Normativo