Art. 6
Condizioni generali per l'inclusione di enzimi alimentari nell'elenco comunitario
In vigore dal 16 dic 2008
Condizioni generali per l'inclusione di enzimi alimentari nell'elenco comunitario
Un enzima alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto se soddisfa le seguenti condizioni e, se del caso, altri fattori legittimi:
a)
sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;
b)
il suo impiego risponde ragionevolmente ad una necessità tecnologica, e
c)
il suo impiego non induce in errore i consumatori. Gli aspetti sui quali i consumatori possono essere indotti in errore riguardano, fra l'altro, la natura, la freschezza e la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità di un prodotto o il carattere naturale del processo di produzione, o le qualità nutrizionali del prodotto.
Storico versioni
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