Art. 8

Enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003

In vigore dal 16 dic 2008
Enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 1.   Un enzima alimentare che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso nell'elenco comunitario a norma del presente regolamento soltanto se è stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. 2.   Se un enzima alimentare già incluso nell'elenco comunitario è prodotto da una fonte diversa rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, esso non richiede una nuova autorizzazione ai sensi del presente regolamento fintantoché la nuova fonte è coperta da un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e l’enzima alimentare ottempera alle specifiche contemplate dal presente regolamento.
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