Art. 7
Contenuto dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari
In vigore dal 16 dic 2008
Contenuto dell'elenco comunitario degli enzimi alimentari
1. Un enzima alimentare che soddisfa le condizioni di cui all' può essere incluso nell'elenco comunitario, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].
2. Per ogni enzima alimentare incluso nell'elenco comunitario sono indicati:
a)
la sua denominazione;
b)
le sue caratteristiche specifiche, compresi l'origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria;
c)
gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto;
d)
le condizioni del suo impiego; se del caso, per l'enzima alimentare non è fissato un livello massimo ed esso è utilizzato in base al principio quantum satis;
e)
se del caso, le eventuali restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali;
f)
se necessario, le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.
3. L'elenco comunitario è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].
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