Art. 3
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2008
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, al regolamento (CE) n. 1829/2003 e al regolamento (CE) n. 1333/2008 [relativo agli additivi alimentari].
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
per «enzima alimentare» s'intende un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi:
i)
contenente uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica; e
ii)
aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi;
b)
per «preparato di enzima alimentare» s'intende una formulazione che consiste in uno o più enzimi alimentari in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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