Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 dic 2008
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica agli enzimi alimentari definiti all'. 2.   Il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari nella misura in cui siano utilizzati nella produzione di: a) additivi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 [relativo agli additivi alimentari]; b) coadiuvanti tecnologici. 3.   Il presente regolamento si applica fatte salve altre norme comunitarie specifiche riguardanti l'impiego di enzimi alimentari: a) in alimenti specifici; b) per scopi diversi da quelli considerati dal presente regolamento. 4.   Il presente regolamento non si applica alle colture microbiche che sono tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti e che possono incidentalmente produrre enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli.
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