Art. 9
Misure di attuazione
In vigore dal 16 dic 2008
Misure di attuazione
1. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, entro i ventiquattro mesi seguenti l’adozione di ogni legislazione alimentare settoriale, sono adottate dalla Commissione le misure di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda in particolare:
a)
il contenuto, la redazione e la presentazione della domanda di cui all’, paragrafo 1;
b)
le modalità di controllo della validità della domanda;
c)
la natura delle informazioni che devono figurare nel parere dell’Autorità di cui all’.
2. In vista dell’adozione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione consulta l’Autorità, che le presenta, entro i sei mesi seguenti l’entrata in vigore di ciascuna legislazione alimentare settoriale, una proposta relativa ai dati necessari alla valutazione dei rischi delle sostanze interessate.
Storico versioni
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