Art. 14

Comitato

In vigore dal 16 dic 2008
Comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e 5, lettera b) e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) e e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a 2 mesi, 2 mesi e 4 mesi. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, e 6 e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
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