Art. 12

Riservatezza

In vigore dal 16 dic 2008
Riservatezza 1.   Tra le informazioni comunicate dai richiedenti, possono essere oggetto di un trattamento riservato quelle la cui divulgazione potrebbe nuocere gravemente alla loro posizione nei confronti della concorrenza. Non sono in ogni circostanza considerate riservate le informazioni seguenti: a) il nome e l’indirizzo del richiedente; b) il nome e una descrizione chiara della sostanza; c) la giustificazione dell’uso della sostanza in o su specifici prodotti alimentari o categorie di alimenti; d) le informazioni rilevanti ai fini della valutazione della sicurezza della sostanza; e) eventualmente, i metodi d’analisi. 2.   Per l’applicazione del paragrafo 1, il richiedente indica quali delle informazioni comunicate desidera che siano trattate come riservate. In tali casi, deve essere addotta una giustificazione verificabile. 3.   La Commissione, previa consultazione del richiedente, determina quali informazioni possono essere mantenute riservate e ne informa il richiedente e gli Stati membri. 4.   Dopo avere preso conoscenza della posizione della Commissione, il richiedente dispone di un termine di tre settimane per ritirare la propria domanda al fine di mantenere la riservatezza delle informazioni comunicate. Fino allo scadere di questo termine, la riservatezza è mantenuta. 5.   La Commissione, l’Autorità e gli Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001, adottano le misure necessarie per assicurare la riservatezza richiesta delle informazioni loro comunicate in applicazione del presente regolamento, ad eccezione di quelle che devono essere rese pubbliche se le circostanze lo esigono per tutelare la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente. 6.   Se un richiedente ritira la propria domanda, la Commissione, l’Autorità, e gli Stati membri non divulgano le informazioni riservate, comprese le informazioni sul cui carattere riservato le opinioni della Commissione e del richiedente divergono. 7.   L’applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non pregiudica la circolazione delle informazioni tra la Commissione, l’Autorità e gli Stati membri.
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