Art. 10

Proroga dei termini

In vigore dal 16 dic 2008
Proroga dei termini In casi eccezionali i termini di cui all’, paragrafo 1 e all’ possono essere prorogati dalla Commissione, di sua iniziativa o, eventualmente, su domanda dell’Autorità, se le questioni in esame lo giustificano e fatti salvi l’, paragrafo 1 e l’, paragrafo 1. In questo caso, la Commissione, eventualmente, informa il richiedente e gli Stati membri della proroga e dei motivi che la giustificano.
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