Art. 5
Parere dell’Autorità
In vigore dal 16 dic 2008
Parere dell’Autorità
1. L’Autorità esprime il proprio parere entro nove mesi dal ricevimento di una domanda valida.
2. L’Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri ed eventualmente al richiedente.
Storico versioni
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