Art. 5

Parere dell’Autorità

In vigore dal 16 dic 2008
Parere dell’Autorità 1.   L’Autorità esprime il proprio parere entro nove mesi dal ricevimento di una domanda valida. 2.   L’Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri ed eventualmente al richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1331:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo