Art. 3

Fasi principali della procedura uniforme

In vigore dal 16 dic 2008
Fasi principali della procedura uniforme 1.   La procedura uniforme che porta all’aggiornamento dell’elenco comunitario può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. La domanda può essere presentata da uno Stato membro o da una persona interessata, che può rappresentare più persone interessate, alle condizioni previste dalle modalità d’applicazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a) (di seguito il «richiedente»). La domanda è inviata alla Commissione. 2.   La Commissione chiede il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito l’«Autorità»), che dev’essere espresso ai sensi dell’. Tuttavia, per gli aggiornamenti di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. 3.   La procedura uniforme si conclude con l’adozione da parte della Commissione di un regolamento che procede all’aggiornamento, ai sensi dell’. 4.   In deroga al paragrafo 3, la Commissione può porre fine alla procedura uniforme e rinunciare all’aggiornamento previsto in qualsiasi fase della procedura, se considera ingiustificato tale aggiornamento. Essa tiene conto, se del caso, del parere dell’Autorità, delle opinioni degli Stati membri, di ogni disposizione pertinente della normativa comunitaria e di altri fattori legittimi utili per la questione esaminata. In questo caso, la Commissione informa, eventualmente, direttamente il richiedente e gli Stati membri indicando nella sua lettera le ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.
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