Art. 4

Avvio della procedura

In vigore dal 16 dic 2008
Avvio della procedura 1.   Quando riceve una domanda di aggiornamento dell’elenco comunitario, la Commissione: a) invia al richiedente un avviso scritto di ricevimento entro i quattordici giorni lavorativi seguenti il ricevimento della domanda; b) eventualmente, trasmette quanto prima possibile la domanda all’Autorità e ne chiede il parere ai sensi dell’, paragrafo 2. La domanda è resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione. 2.   Quando avvia la procedura di propria iniziativa, la Commissione ne informa gli Stati membri ed eventualmente chiede il parere dell’Autorità.
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