Art. 2
Elenco comunitario di sostanze
In vigore dal 16 dic 2008
Elenco comunitario di sostanze
1. Nel quadro di ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze di cui è autorizzata l’immissione sul mercato nella Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è definito da tale legislazione (in seguito denominato l’«elenco comunitario»). L’elenco comunitario è aggiornato dalla Commissione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Per «aggiornamento dell’elenco comunitario» s’intende:
a)
l’aggiunta di una sostanza nell’elenco comunitario;
b)
il ritiro di una sostanza dall’elenco comunitario;
c)
l’aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni che sono connesse alla presenza di una sostanza nell’elenco comunitario.
Storico versioni
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