Art. 2

Elenco comunitario di sostanze

In vigore dal 16 dic 2008
Elenco comunitario di sostanze 1.   Nel quadro di ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze di cui è autorizzata l’immissione sul mercato nella Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è definito da tale legislazione (in seguito denominato l’«elenco comunitario»). L’elenco comunitario è aggiornato dalla Commissione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Per «aggiornamento dell’elenco comunitario» s’intende: a) l’aggiunta di una sostanza nell’elenco comunitario; b) il ritiro di una sostanza dall’elenco comunitario; c) l’aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni che sono connesse alla presenza di una sostanza nell’elenco comunitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1331:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo