Art. 55
Modifiche della direttiva 67/548/CEE
In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche della direttiva 67/548/CEE
La direttiva 67/548/CEE è così modificata:
1)
all', paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
2)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*1), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce.
(*1)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1
»;"
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
3)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
b)
paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;
4)
l' è sostituito dal seguente:
«
Obbligo di effettuare un'indagine
I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;
5)
all', i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
6)
all', il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
b)
alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
c)
alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
d)
alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
e)
alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
7)
all', paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;
8)
l' è soppresso;
9)
all', i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
10)
dopo l' è inserito il seguente articolo:
«Articolo 32 bis
Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze
Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;
11)
l'allegato I è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:1272:oj#art-55