Art. 55

Modifiche della direttiva 67/548/CEE

In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche della direttiva 67/548/CEE La direttiva 67/548/CEE è così modificata: 1) all', paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; 2) l' è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*1), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce. (*1)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 »;" b) il paragrafo 4 è soppresso; 3) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso. b) paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»; 4) l' è sostituito dal seguente: « Obbligo di effettuare un'indagine I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»; 5) all', i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; 6) all', il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»; b) alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»; c) alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»; d) alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»; e) alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»; 7) all', paragrafo 4, il secondo comma è soppresso; 8) l' è soppresso; 9) all', i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; 10) dopo l' è inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»; 11) l'allegato I è soppresso.
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