Art. 28

Ordine di precedenza per i consigli di prudenza

In vigore dal 16 dic 2008
Ordine di precedenza per i consigli di prudenza 1.   Sull'etichetta non figurano consigli di prudenza che risultino palesemente ridondanti o superflui dato il tipo particolare di sostanza, miscela o imballaggio. 2.   Se la sostanza o miscela è fornita al pubblico, sull'etichetta figura un consiglio di prudenza riguardante lo smaltimento della sostanza o miscela nonché lo smaltimento dell'imballaggio, salvo se non previsto dall'. In tutti gli altri casi, se è chiaro che lo smaltimento della sostanza o miscela o dell'imballaggio non presenta un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, non è necessario un consiglio di prudenza riguardante lo smaltimento. 3.   Sull'etichetta non figurano più di sei consigli di prudenza, se non qualora lo richiedano la natura e la gravità dei pericoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1272:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ordine di precedenza per i consigli di prudenza (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/1272) — Testo vigente | Portale Normativo