Art. 22
Consigli di prudenza
In vigore dal 16 dic 2008
Consigli di prudenza
1. Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti.
2. I consigli di prudenza sono selezionati tra quelli figuranti nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta per ciascuna classe di pericolo.
3. I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela.
4. I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.
Storico versioni
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