Art. 22

Consigli di prudenza

In vigore dal 16 dic 2008
Consigli di prudenza 1.   Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti. 2.   I consigli di prudenza sono selezionati tra quelli figuranti nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta per ciascuna classe di pericolo. 3.   I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela. 4.   I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.
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