Art. 23

Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari

In vigore dal 16 dic 2008
Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari Le disposizioni particolari relative all'etichettatura di cui all'allegato I, punto 1.3, si applicano: a) alle bombole del gas mobili; b) ai contenitori di gas destinati al propano, al butano o al gas di petrolio liquefatto; c) agli aerosol e ai contenitori muniti di un dispositivo sigillato di polverizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione; d) ai metalli in forma massiva, alle leghe, alle miscele contenenti polimeri, alle miscele contenenti elastomeri; e) agli esplosivi di cui all'allegato I, punto 2.1, immessi sul mercato al fine di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico.
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Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari (Art. 23 Regolamento (UE) 2008/1272) — Testo vigente | Portale Normativo