Art. 30
Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta
In vigore dal 16 dic 2008
Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta
1. Il fornitore assicura che l'etichetta sia aggiornata, senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione e dell'etichettatura di tale sostanza o miscela qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari a norma dell', tenendo conto della natura della modifica in relazione alla protezione della salute umana e dell'ambiente. I fornitori cooperano, conformemente all', paragrafo 9, per completare le modifiche da apportare all'etichettatura senza indebito ritardo.
2. Se sono necessarie modifiche dell'etichettatura diverse da quelle previste al paragrafo 1, il fornitore assicura che l'etichetta sia aggiornata entro diciotto mesi.
3. Il fornitore di una sostanza o miscela che rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE aggiorna l'etichetta conformemente a tali direttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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