Art. 27

Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo

In vigore dal 16 dic 2008
Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo Se una sostanza o miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, figurano sull'etichetta tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione, tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1272:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo (Art. 27 Regolamento (UE) 2008/1272) — Testo vigente | Portale Normativo