Art. 27
Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo
In vigore dal 16 dic 2008
Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo
Se una sostanza o miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, figurano sull'etichetta tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione, tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.
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