Art. 27 · Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo

Art. 27

Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo

In vigore dal 16 dic 2008
Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo Se una sostanza o miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, figurano sull'etichetta tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione, tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1272:oj#art-27