Art. 53

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

In vigore dal 16 dic 2008
Adeguamento al progresso tecnico e scientifico 1.   La Commissione può modificare l', paragrafo 5, l', paragrafo 3, l' l', l', paragrafo 3, lettera b), l', gli articoli da 25 a 29 e l', paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all', paragrafo 4. 2.   Gli Stati membri e la Commissione, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, promuovono l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) a livello di Nazioni Unite.
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