Art. 14
Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele
In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele
1. La classificazione di una miscela resta inalterata qualora dalla valutazione delle informazioni risulti che:
a)
le sostanze componenti la miscela reagiscono lentamente ai gas atmosferici, in particolare all'ossigeno, all'anidride carbonica, al vapore acqueo, formando altre sostanze a bassa concentrazione;
b)
le sostanze componenti la miscela reagiscono molto lentamente tra loro, formando altre sostanze a bassa concentrazione;
c)
le sostanze componenti la miscela possono autopolimerizzare, formando oligomeri o polimeri a bassa concentrazione.
2. Non è necessario classificare una miscela in relazione alle sue proprietà esplosive, comburenti o infiammabili di cui all'allegato I, parte 2, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
nessuna delle sostanze componenti la miscela possiede una di tali proprietà e, in base alle informazioni di cui il fornitore dispone, è improbabile che la miscela presenti pericoli di questo tipo;
b)
nel caso di una modifica della composizione di una miscela, dati scientifici permettono di ritenere che una valutazione delle informazioni sulla miscela non determinerà una modifica della classificazione;
c)
se una miscela è immessa sul mercato in forma di generatore aerosol, è conforme all', paragrafo 1 bis della direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol (27).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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