Art. 16

Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature

In vigore dal 16 dic 2008
Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature 1.   I fabbricanti e gli importatori possono classificare una sostanza in modo diverso dalla classificazione figurante nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, a condizione di comunicare all'agenzia, unitamente alla notifica di cui all', le ragioni di tale classificazione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se la classificazione figurante nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature è una classificazione armonizzata compresa nell'allegato VI, parte 3.
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Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/1272) — Testo vigente | Portale Normativo