Art. 16
Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature
In vigore dal 16 dic 2008
Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature
1. I fabbricanti e gli importatori possono classificare una sostanza in modo diverso dalla classificazione figurante nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, a condizione di comunicare all'agenzia, unitamente alla notifica di cui all', le ragioni di tale classificazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica se la classificazione figurante nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature è una classificazione armonizzata compresa nell'allegato VI, parte 3.
Storico versioni
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