Art. 17
Disposizioni generali
In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a)
nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b)
la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c)
gli identificatori del prodotto specificati all';
d)
se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all';
e)
se del caso, le avvertenze conformemente all';
f)
se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all';
g)
se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all';
h)
se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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