Art. 13
Decisione di classificare le sostanze e le miscele
In vigore dal 16 dic 2008
Decisione di classificare le sostanze e le miscele
Se la valutazione effettuata a norma degli indica che i pericoli associati alla sostanza o miscela corrispondono ai criteri di classificazione in una o più classi di pericolo o relative differenziazioni di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano la sostanza o miscela in funzione della o delle rispettive classi di pericolo o differenziazioni attribuendo:
a)
una o più categorie di pericolo per ogni rispettiva classe di pericolo o differenziazione;
b)
fatto salvo l', una o più indicazioni di pericolo corrispondenti a ciascuna categoria di pericolo attribuita come indicato alla lettera a).
Storico versioni
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