Art. 9

In vigore dal 5 dic 2008
I titoli d'importazione sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
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