Art. 8

In vigore dal 5 dic 2008
1.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo al mese. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro il secondo venerdì di ciascun mese alle ore 13 (ora di Bruxelles). 2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali. 3.   Entro il lunedì successivo alla presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ogni domanda con il quantitativo richiesto, nonché l'eventuale inesistenza di domande. 4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2008/1215 — Testo vigente | Portale Normativo