Art. 4
In vigore dal 5 dic 2008
1. Il beneficio del contingente tariffario è concesso a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri:
a)
peso specifico: 60,5 kg/hl o più;
b)
semi danneggiati: 1 % o meno;
c)
tenore di umidità: 13,5 % o meno;
d)
semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.
2. I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:
a)
certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dalla dogana di immissione in libera pratica; oppure
b)
certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.
Storico versioni
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