Art. 4

In vigore dal 5 dic 2008
1.   Il beneficio del contingente tariffario è concesso a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri: a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più; b) semi danneggiati: 1 % o meno; c) tenore di umidità: 13,5 % o meno; d) semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più. 2.   I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti: a) certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dalla dogana di immissione in libera pratica; oppure b) certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/1215 — Testo vigente | Portale Normativo