Art. 6

In vigore dal 5 dic 2008
1.   La cauzione di cui all', paragrafo 2, lettera b), è svincolata se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all', paragrafo 1; b) il richiedente del titolo fornisce la prova dell'utilizzazione finale specifica di cui all', paragrafo 1, da cui risulti l'effettiva utilizzazione entro il termine stabilito nell'impegno scritto di cui all', paragrafo 2, lettera c). Tale prova, eventualmente sotto forma di esemplare di controllo T5, deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi importati è stata trasformata nel prodotto di cui all', paragrafo 2, lettera c). 2.   Se non sono soddisfatti i criteri di qualità e/o le condizioni di trasformazione di cui agli del presente regolamento, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 e la cauzione aggiuntiva di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sono incamerate.
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