Art. 5

In vigore dal 5 dic 2008
1.   L'accesso al contingente è consentito se sono rispettate le seguenti condizioni: a) l'orzo importato viene trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica; b) il malto ottenuto è trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto. 2.   La domanda di titolo d'importazione nel quadro del contingente tariffario in oggetto è ricevibile solo se corredata dei seguenti documenti: a) la prova o le prove di cui all' del regolamento (CE) n. 1301/2006; b) la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo competente dello Stato membro di immissione in libera pratica una cauzione di importo pari a 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione dei cereali), di seguito il «FGIS», di cui all', la cauzione è ridotta a 10 EUR/t; c) l'impegno scritto del richiedente secondo cui la totalità delle merci da importare sarà trasformata, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica, in malto destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la trasformazione in malto. Il richiedente specifica il luogo di trasformazione indicando il nome di un'azienda trasformatrice e di uno Stato membro oppure indicando al massimo cinque stabilimenti di trasformazione. La spedizione delle merci ai fini della trasformazione richiede la compilazione, prima della partenza delle stesse e nell'ufficio di sdoganamento, di un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93. L'indicazione di cui alla lettera c), prima frase, nonché quella dello stabilimento e del luogo di trasformazione vanno riportate nella casella 104 del documento T5. 3.   La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione. Inoltre, la trasformazione del malto in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro il termine di 150 giorni deve essere controllata dall'autorità competente.
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