Art. 4
Orientamenti
In vigore dal 24 nov 2008
Orientamenti
1. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, dell'Agenzia e delle parti interessate, elabora:
a)
orientamenti sui particolari relativi alle diverse categorie di variazioni;
b)
orientamenti riguardo all'applicazione delle procedure di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento, nonché alla documentazione da presentare conformemente alle medesime.
2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono elaborati entro il termine di cui all', secondo comma, e sono aggiornati regolarmente, tenendo conto delle raccomandazioni fornite in conformità dell' nonché del progresso scientifico e tecnico.
Storico versioni
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