Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 nov 2008
Definizioni In forza del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni. 1) «Variazione dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio» o «variazione» significa una modifica del contenuto delle informazioni e dei documenti di cui: a) all', paragrafo 3, agli della direttiva 2001/82/CE e al relativo allegato I, nonché all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 nel caso di medicinali veterinari; b) all', paragrafo 3, agli della direttiva 2001/83/CE e al relativo allegato I, all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, all', paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e all' e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) nel caso di medicinali per uso umano. 2) per «variazione minore di tipo IA» si intende una modifica avente soltanto un impatto minimo o nullo sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia dei medicinali interessati; 3) per «variazione maggiore di tipo II» si intende una modifica che non costituisce un'estensione e che può avere un impatto significativo sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia dei medicinali interessati; 4) per «estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio» o «estensione» si intende una modifica di cui all'allegato I, purché siano rispettate le condizioni elencate nel suddetto allegato; 5) per «variazione minore di tipo IB» si intende una modifica diversa da una variazione minore di tipo IA, da una variazione maggiore di tipo II e da un'estensione; 6) per «Stato membro interessato» si intende uno Stato membro la cui autorità competente ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio relativamente al medicinale in questione; 7) per «autorità pertinente» si intende: a) l'autorità competente dello Stato membro interessato; b) nel caso di un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata, l'Agenzia; 8) per «provvedimento restrittivo urgente per motivi di sicurezza» si intende una modifica provvisoria delle informazioni relative al prodotto apportata in seguito a nuove conoscenze rilevanti per l'impiego sicuro del medicinale, che riguarda in particolare una o più delle seguenti voci del riassunto delle caratteristiche del prodotto: le indicazioni, la posologia, le controindicazioni, le avvertenze, le specie per le quali il prodotto è indicato e i periodi di attesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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