Art. 11

Provvedimenti per la chiusura delle procedure di cui agli articoli da 8 a 10

In vigore dal 24 nov 2008
Provvedimenti per la chiusura delle procedure di cui agli articoli da 8 a 10 1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di riferimento adotta i seguenti provvedimenti: a) informa il titolare e le altre autorità pertinenti circa l'accettazione o il rifiuto della variazione; b) se una variazione è respinta, informa il titolare e le altre autorità pertinenti delle motivazioni del rifiuto; c) comunica al titolare e alle altre autorità pertinenti se la variazione impone modifiche della decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, ogni autorità pertinente modifica, se del caso ed entro i termini di cui all', paragrafo 1, la decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente alla variazione che è stata accettata.
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