Art. 16

Deroghe

In vigore dal 19 nov 2008
Deroghe 1.   In deroga all’, paragrafi 1 e 2, all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 8 e 9, all’, paragrafo 3 e all’allegato III e all’allegato IV, i riferimenti all’anno 2010 sono sostituiti da riferimenti all’anno 2009 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, il riferimento al 31 marzo 2012 è sostituito da quello del: a) 31 marzo 2011 per la Grecia e il Portogallo; b) 30 giugno 2011 per la Spagna; c) 30 giugno 2012 per l’Italia e la Romania. 3.   In deroga all’, paragrafo 9, il riferimento al 31 dicembre 2012 è sostituito da quello del 31 dicembre 2011 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.
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