Art. 16
Deroghe
In vigore dal 19 nov 2008
Deroghe
1. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 8 e 9, all’, paragrafo 3 e all’allegato III e all’allegato IV, i riferimenti all’anno 2010 sono sostituiti da riferimenti all’anno 2009 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.
2. In deroga all’, paragrafo 1, il riferimento al 31 marzo 2012 è sostituito da quello del:
a)
31 marzo 2011 per la Grecia e il Portogallo;
b)
30 giugno 2011 per la Spagna;
c)
30 giugno 2012 per l’Italia e la Romania.
3. In deroga all’, paragrafo 9, il riferimento al 31 dicembre 2012 è sostituito da quello del 31 dicembre 2011 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.
Storico versioni
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